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AI ACT e D.LGS. n.179/2026​

Dapprima con l'AI Act europeo, il primo quadro giuridico organico al mondo dedicato all'IA, e successivamente con l'introduzione a livello nazionale del Decreto Legge n.179/2026, sono state poste le basi per una regolamentazione strutturata dell'Intelligenza Artificiale.

IL REGOLAMENTO UE 2024/1689 - AI ACT

Entrato in vigore ad agosto 2024 (Regolamento UE 2024/1689), il testo è strutturato per garantire uno sviluppo tecnologico sicuro, trasparente e antropocentrico.  Il cuore dell'AI Act è il suo approccio basato sul rischio. Il regolamento non giudica la tecnologia in sé, ma l'impatto e il contesto applicativo del sistema di Intelligenza Artificiale. Gli obblighi e i vincoli di conformità scalano quindi in modo proporzionale su quattro livelli distinti. 

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I 4 Livelli di Rischio e gli Obblighi Connessi

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1. Rischio Inaccettabile (Sistemi Vietati)

Include tutte le applicazioni che minacciano la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti dei cittadini. I relativi divieti operano in modo assoluto e comprendono: 

  • Sistemi di punteggio sociale (social scoring) gestiti da autorità pubbliche o privati.

  • Manipolazione comportamentale che elude il libero arbitrio delle persone causandone danni psicologici o fisici.

  • Identificazione biometrica in tempo reale in spazi accessibili al pubblico (salvo limitatissime eccezioni legate alla sicurezza nazionale o reati gravi). 

 

2. Alto Rischio (Sistemi Regolamentati)

Sistemi utilizzati in settori critici che possono impattare in modo significativo sulla vita dei singoli o sulle infrastrutture dello Stato. Esempi tipici sono l'uso di AI nella selezione del personale, nella gestione di reti elettriche, nella giustizia, nella sanità o nell'istruzione.
Per poter immettere questi sistemi sul mercato dell'Unione Europea, i fornitori devono superare rigidi audit e implementare: 

  • Sistemi di gestione del rischio e controlli di cybersicurezza costanti.

  • Alti standard di qualità dei dati per ridurre al minimo distorsioni e discriminazioni (bias).

  • Sorveglianza umana obbligatoria e tracciabilità totale degli eventi del sistema (logging). 

 

3. Rischio Limitato (Obblighi di Trasparenza)

Rientrano in questo livello i sistemi che interagiscono direttamente con l'uomo o generano contenuti grafici, sonori o testuali (come i chatbot, i generatori di immagini e i sistemi di deepfake). 

  • L'obbligo principale è la trasparenza: l'utente finale deve sempre essere informato in modo chiaro del fatto che sta interagendo con una macchina o che il contenuto visivo/testuale è stato alterato o generato tramite Intelligenza Artificiale. 

 

4. Rischio Minimo o Nullo (Nessun Obbligo Specifico)

La stragrande maggioranza delle applicazioni AI attualmente in uso sul mercato rientra in questa categoria. 

  • Esempi: Filtri antispam delle email, sistemi di raccomandazione dei cataloghi multimediali o l'AI integrata nei videogiochi.

  • Per questa fascia non è previsto alcun obbligo legale specifico, sebbene l'Unione incoraggi l'adozione volontaria di codici di condotta etici. 

 

Caratteristiche Chiave del Regolamento​

  • Definizione Univoca di AI: L'AI Act introduce criteri precisi per distinguere i software basati su regole fisse o euristiche dai veri e propri sistemi di IA. Questi ultimi si caratterizzano per la capacità di operare con diversi livelli di autonomia, dedurre da input come generare previsioni, decisioni o raccomandazioni e adattarsi post-diffusione tramite l'apprendimento dai dati.

  • Applicazione Extraterritoriale: Al pari del GDPR, la norma si applica a chiunque offra sistemi di Intelligenza Artificiale sul mercato dell'Unione, indipendentemente dal fatto che il fornitore risieda fisicamente in Europa o in uno Stato terzo.

  • Sanzioni Severe (Articolo 99): La non conformità prevede sanzioni di impatto imponente, scalate in base alla gravità. La violazione delle pratiche vietate a rischio inaccettabile può comportare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell'azienda.

 

È il decreto italiano di recepimento e attuazione dell'AI Act. Entrato ufficialmente in vigore il 23 ottobre 2026,  tocca direttamente i nostri iscritti perchè ha un impatto profondo, diretto e immediato sui professionisti. Per gli iscritti a un'Associazione come ITALIA, il decreto trasforma radicalmente le responsabilità legali, le modalità di formazione imponendo l'aggiornamento obbligatorio e le politiche di remunerazione.

Il DECRETO LEGISLATIVO n. 179/2026 (Decreto AI Act)

L'impatto si articola su quattro direttrici fondamentali previste dal Capo III del decreto:

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1. L'obbligo di formazione (Art. 47)

L'Articolo 47 del decreto estende l'obbligo di alfabetizzazione sull'Intelligenza Artificiale sia agli ordini professionali sia alle associazioni e forme aggregative ex Legge 4/2013. Non si tratta più solo di una raccomandazione interna dello Statuto, ma di un preciso precetto di legge nazionale. 

I percorsi formativi obbligatori per gli iscritti devono coprire obbligatoriamente tre macro-aree: 

  • Profili Tecnici: funzionamento effettivo dei sistemi, potenzialità, limiti intrinseci e tecniche avanzate di prompting (interrogazione e istruzione dell'algoritmo) nello specifico settore di riferimento. 

  • Profili Giuridici: studio del quadro regolatorio nazionale ed europeo (AI Act), con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla proprietà intellettuale (dataset e algoritmi) e alla responsabilità civile derivante dall'uso di software intelligenti. 

  • Profili Deontologici: regole etiche nell'uso degli strumenti automatizzati, trasparenza verso i clienti e gestione dei pregiudizi algoritmici (bias). 

Tempistiche di attuazione: gli organismi hanno tempo fino al 23 aprile 2027 per adeguare i propri regolamenti interni a questi standard ministeriali. 

 

2. Equo Compenso parametrato al Rischio (Art. 49)

L'Articolo 49 introduce una novità di mercato rivoluzionaria per le prestazioni dei professionisti: l'onorario e la determinazione dell'equo compenso possono essere modulati in base al livello di rischio del sistema di AI utilizzato nella prestazione. 

  • Se un iscritto di ITALIA offre consulenza, sviluppo o integrazione su un sistema classificato ad Alto Rischio dall'AI Act (es. AI applicata alle risorse umane, alla sanità o alle infrastrutture), la tariffa professionale rifletterà la maggiore complessità tecnica, la polizza assicurativa richiesta e il livello di responsabilità legale assunto. 

  • Il compenso si misura quindi sulla base della "classe di rischio", offrendo una tutela economica e una valorizzazione economica proporzionata per gli esperti altamente qualificati.

 

3. Divieto di decisioni di lavoro esclusivamente automatizzate (Art. 41)

Questo punto impatta direttamente gli iscritti nella loro veste di consulenti aziendali o datori di lavoro. L'Articolo 41 stabilisce che è nullo qualsiasi provvedimento critico nel contesto lavorativo preso unicamente da un algoritmo. 

  • Cosa cambia per i soci: gli esperti di ITALIA che progettano, implementano o forniscono consulenza su sistemi di AI per le aziende clienti (ad esempio software per lo screening dei CV, la valutazione delle performance o l'avvio di procedimenti disciplinari) devono obbligatoriamente garantire la presenza del principio "Human-in-the-loop".

  • Il professionista deve assicurarsi che l'output dell'AI sia solo un supporto e che la decisione finale (es. assunzioni, licenziamenti) sia sempre validata e firmata da un essere umano, pena la nullità dell'atto e pesanti sanzioni per l'azienda.

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4. Nuovo Regime di Responsabilità Legale (Art.li 23, 31 e 51)

La normativa impatta l'operato quotidiano degli iscritti di ITALIA in quanto vengono ridisegnati radicalmente i confini della responsabilità civile e penale dei professionisti dell'Intelligenza Artificiale, introducendo un principio cardine: chi sviluppa, integra o fornisce consulenza su sistemi di IA risponde direttamente dei danni causati da difetti del sistema o da una cattiva gestione dei dati. Questi i tre profili legali di massima rilevanza.

  • L'inversione dell'onere della prova in caso di danno (Art. 31): se un sistema di Intelligenza Artificiale implementato o validato da un professionista causa un danno patrimoniale o d'immagine a un'azienda cliente o a un utente finale, spetta al professionista dimostrare di aver operato nel pieno rispetto dello stato dell'arte e della conformità tecnica. Il decreto introduce una presunzione di colpa qualora non siano tracciabili i registri di funzionamento (log) o non sia documentabile l'attività di addestramento dell'algoritmo.

  • La tutela e la responsabilità sui Dataset (Art. 23): la conformità legale si sposta "a monte", sulla qualità dei dati usati per l'addestramento. Il decreto punisce severamente l'utilizzo di dataset non autorizzati, protetti da proprietà intellettuale (violazione del diritto d'autore) o raccolti senza il pieno rispetto del GDPR. 

  • L'obbligo di Manleva e Assicurazione Professionale (Art. 51): per operare su sistemi classificati a rischio, il decreto introduce l'obbligo per il professionista di dotarsi di idonee coperture assicurative RC Professionali che includano esplicitamente il "Rischio Algoritmico".

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